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IL RITO CIVILE
Il matrimonio nel suo aspetto
"contrattuale" comporta una serie di diritti e di doveri
regolati dalla Costituzione e dal Codice Civile.
Occorre che uno dei due fidanzati, circa due-tre
mesi prima del matrimonio, si rechi presso l'Ufficio di Stato
Civile del Comune di residenza, con i dati anagrafici di entrambi,
per firmare un documento nel quale chiede un appuntamento per la
promessa di matrimonio e ottenere il consenso civile
alle nozze.
Sarà lo stesso ufficio a richiedere ai comuni di nascita
e di residenza dell'altro sposo i documenti necessari, contatterà
poi personalmente i futuri sposi per fissare con loro la data del
giuramento.
I fidanzati dichiareranno, di fronte all' Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di residenza ( se abitano in Comuni diversi possono
scegliere indifferentemente quale ) di volersi sposare liberamente.
Le pubblicazioni verranno esposte per 8 giorni consecutivi
alla porta della casa comunale (nei comuni di residenza di entrambi
gli sposi); nell'atto saranno indicate le complete generalità
degli sposi ed il luogo ove intendono contrarre matrimonio.
Lo scopo della pubblicazione è quella di portare a conoscenza
di tutti l'intenzione dei futuri sposi di contrarre matrimonio;
affinché chiunque vi abbia interesse possa fare opposizione.
Concluse le pubblicazioni gli sposi dopo quattro giorni otterranno
il "nulla osta" al matrimonio che per essere valido dovrà
essere celebrato entro 180 giorni, pena la decadenza
di validità dei certificati. Ora è possibile contattare
l'Ufficiale di Stato Civile per fissare la data del matrimonio.
La celebrazione, rispetto al rito religioso,
è molto breve (circa 20 minuti) e prevede :
- la lettura degli articoli del codice civile da parte dell' Ufficiale
di Stato Civile;
- la domanda di rito " vuoi tu...";
- lo scambio degli anelli;
- la firma del registro da parte degli sposi e dei testimoni;
- discorso augurale dell'officiante.
Requisiti
Aver compiuto il 18° anno d'età
per entrambi (può essere abbassata a 16);
La sanità fisica e mentale per cui anomalie o deviazioni
sessuali che possono impedire lo svolgimento della vita coniugale,
possono essere causa di invalidamento del matrimonio; l'interdetto
per infermità di mente non può contrarre matrimonio;
La libertà di "status" cioè la mancanza
di un vincolo derivante da un precedente matrimonio che abbia effetti
civili;
L'inesistenza di rapporti di parentela o affinità
tra gli sposi; in linea diretta all'infinito, in linea collaterale
fino al secondo grado;
La coppia composta da due persone in cui una delle due cada una
condanna per omicidio consumato o tentato nei confronti del
coniuge dell'altra, non può contrarre matrimonio.
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