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CASI PARTICOLARI
In casi particolari è
neccessario presentare anche altri documenti in aggiunta:
Per il matrimonio con o
tra cittadini stranieri: occorre il nulla osta (Certificato
di capacita' matrimoniale) del Consolato o dell' Ambasciata del
paese di origine, che deve essere presentato insieme al passaporto
e l'atto di nascita (se richiesto).
Tra i Paesi europei è stata stipulata una convenzione secondo
cui il matrimonio viene trascritto automaticamente nel Paese d'origine.
Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione è possibile
ottenere un certificato di matrimonio plurilingue che ne facilita
la trascrizione in breve tempo.
Per lo sposo con meno di
25 anni: serve una fotocopia del congedo militare, o documento
analogo.
Per il matrimonio con o
tra minorenni di 18 anni ma che abbiano almeno 16 anni: decreto
di autorizzazione del Tribunale dei minori.
Se i fidanzati hanno già
figli, e il padre non li ha riconosciuti, deve procedere
a farlo. E' possibile richiedere al parroco un apposito modulo.
I figli addottivi sono parificati ai legittimi per quello che concerne
gli impedimenti al matrimonio.
Per i vedovi: copia
dell'atto di morte del coniuge in documento integrale, da richiedere
con autorizzazione della Procura della Repubblica.
Per le vedove: autorizzazione del Tribunale Civile.
Per il matrimonio con un
divorziato o entrambi: occorre copia dell'atto di matrimonio
precedente, completa dell'annotazione della sentenza di annullamento
(per il rito religioso), quando non sono trascorsi 300 giorni dalla
data di annotazione a margine del proprio atto di matrimonio; Tale
annotazione viene rilasciata dal Tribunale del comune dove e' stato
celebrato il matrimonio, previa autorizzazione della Procura della
Repubblica competente.
Nullità del Tribunale
Ecclesiastico
Per coloro che hanno ricevuto la dichiarazione di nullità
del matrimonio dal Tribunale Ecclesiastico, è necessario
presentare l'atto civile del precedente matrimonio (rilasciato dal
comune sotto autorizzazione della Procura della Repubblica dove
è annotata l'efficacia in Italia l'efficacia della sentenza
del Tribunale Ecclesiastico) più una fotocopia.
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