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CASI PARTICOLARI

In casi particolari è neccessario presentare anche altri documenti in aggiunta:

Per il matrimonio con o tra cittadini stranieri: occorre il nulla osta (Certificato di capacita' matrimoniale) del Consolato o dell' Ambasciata del paese di origine, che deve essere presentato insieme al passaporto e l'atto di nascita (se richiesto).
Tra i Paesi europei è stata stipulata una convenzione secondo cui il matrimonio viene trascritto automaticamente nel Paese d'origine. Per i Paesi che non hanno aderito alla convenzione è possibile ottenere un certificato di matrimonio plurilingue che ne facilita la trascrizione in breve tempo.

Per lo sposo con meno di 25 anni: serve una fotocopia del congedo militare, o documento analogo.

Per il matrimonio con o tra minorenni di 18 anni ma che abbiano almeno 16 anni: decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori.

Se i fidanzati hanno già figli, e il padre non li ha riconosciuti, deve procedere a farlo. E' possibile richiedere al parroco un apposito modulo. I figli addottivi sono parificati ai legittimi per quello che concerne gli impedimenti al matrimonio.

Per i vedovi: copia dell'atto di morte del coniuge in documento integrale, da richiedere con autorizzazione della Procura della Repubblica.
Per le vedove: autorizzazione del Tribunale Civile.

Per il matrimonio con un divorziato o entrambi: occorre copia dell'atto di matrimonio precedente, completa dell'annotazione della sentenza di annullamento (per il rito religioso), quando non sono trascorsi 300 giorni dalla data di annotazione a margine del proprio atto di matrimonio; Tale annotazione viene rilasciata dal Tribunale del comune dove e' stato celebrato il matrimonio, previa autorizzazione della Procura della Repubblica competente.

Nullità del Tribunale Ecclesiastico
Per coloro che hanno ricevuto la dichiarazione di nullità del matrimonio dal Tribunale Ecclesiastico, è necessario presentare l'atto civile del precedente matrimonio (rilasciato dal comune sotto autorizzazione della Procura della Repubblica dove è annotata l'efficacia in Italia l'efficacia della sentenza del Tribunale Ecclesiastico) più una fotocopia.

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